Art. 8.

                      Conseguimento del titolo

    Il  titolo  di  dottore  di ricerca e' conferito dal Rettore e si
consegue  all'atto  del  superamento dell'esame finale, a conclusione
del  ciclo  di  dottorato  e  puo'  essere  ripetuto  una sola volta.
L'Universita'   a   richiesta   degli  interessati  ne  certifica  il
conseguimento.
    La  tesi  finale  puo'  essere  redatta anche in lingua straniera
previa autorizzazione del collegio dei docenti.
    Su  motivata  richiesta  del  candidato,  valutata ed accolta dal
collegio  sulla  base  di  motivazioni scientifiche e di opportunita'
generale, il sostenimento dell'esame finale puo' essere prorogato. Il
candidato  che  voglia  fruire  della  proroga  deve  farne  apposita
richiesta  al  coordinatore  del  dottorato  entro  e  non  oltre  il
15 dicembre  che  dopo  il  parere  del  Collegio  dei docenti ne da'
tempestiva  notizia  all'ufficio  dottorati  di  ricerca. L'eventuale
rifiuto della proroga da parte del Collegio deve essere motivato; tra
le  motivazioni  e'  ammissibile  l'eccessiva  durata della redazione
della  tesi,  non  giustificata  dai  progressi nella ricerca o dalla
qualita'  dei risultati prevedibili. Detti criteri si applicano anche
ai candidati che si ripresentano non avendo superato l'esame finale.