Art. 8. Conseguimento del titolo Il titolo di dottore di ricerca e' conferito dal Rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, a conclusione del ciclo di dottorato e puo' essere ripetuto una sola volta. L'Universita' a richiesta degli interessati ne certifica il conseguimento. La tesi finale puo' essere redatta anche in lingua straniera previa autorizzazione del collegio dei docenti. Su motivata richiesta del candidato, valutata ed accolta dal collegio sulla base di motivazioni scientifiche e di opportunita' generale, il sostenimento dell'esame finale puo' essere prorogato. Il candidato che voglia fruire della proroga deve farne apposita richiesta al coordinatore del dottorato entro e non oltre il 15 dicembre che dopo il parere del Collegio dei docenti ne da' tempestiva notizia all'ufficio dottorati di ricerca. L'eventuale rifiuto della proroga da parte del Collegio deve essere motivato; tra le motivazioni e' ammissibile l'eccessiva durata della redazione della tesi, non giustificata dai progressi nella ricerca o dalla qualita' dei risultati prevedibili. Detti criteri si applicano anche ai candidati che si ripresentano non avendo superato l'esame finale.