Art. 9. Commissioni per il conseguimento del titolo Le commissioni giudicatrici per il conferimento del titolo di dottore di ricerca sono nominate con decreto rettorale. Esse sono composte da tre membri scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari attinenti il dottorato. Almeno due membri devono appartenere ad universita' anche straniere, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del collegio dei docenti. La commissione puo' essere integrata da non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. I membri della commissione sono scelti dai dipartimenti o dalle facolta' proponenti tra una rosa di almeno sei nominativi indicata dal collegio dei docenti, che provvedera' altresi' a designare tre supplenti e gli eventuali esperti. Non si puo' far parte della commissione per due volte consecutive.