Art. 9.

             Commissioni per il conseguimento del titolo

    Le  commissioni  giudicatrici  per  il conferimento del titolo di
dottore  di  ricerca  sono  nominate con decreto rettorale. Esse sono
composte  da  tre  membri  scelti  tra  i  professori e i ricercatori
universitari      di      ruolo,      appartenenti     ai     settori
scientifico-disciplinari attinenti il dottorato.
    Almeno   due  membri  devono  appartenere  ad  universita'  anche
straniere,   non  partecipanti  al  dottorato  e  non  devono  essere
componenti  del  collegio  dei  docenti.  La  commissione puo' essere
integrata  da  non  piu'  di  due  esperti,  anche  stranieri, scelti
nell'ambito  degli  enti  e  delle  strutture  pubbliche e private di
ricerca.
    I  membri  della commissione sono scelti dai dipartimenti o dalle
facolta'  proponenti  tra  una rosa di almeno sei nominativi indicata
dal  collegio  dei  docenti, che provvedera' altresi' a designare tre
supplenti  e  gli  eventuali  esperti.  Non  si  puo' far parte della
commissione per due volte consecutive.