Art. 7.

                    Adempimenti delle commissioni

    Al  termine  dei  lavori  la  commissione formula una proposta al
consiglio  di  facolta',  eventualmente  anche  di  una pluralita' di
idonei al trasferimento.
    La commissione deve concludere i suoi lavori entro tre mesi dalla
data della delibera del consiglio di facolta' relativo alla nomina.