Art. 8.

                       Criteri di valutazione

    Per  valutare il curriculum complessivo del candidato, i titoli e
le  pubblicazioni scientifiche la commissione tiene in considerazione
i seguenti criteri:
      a) originalita'  e innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
      b) apporto    individuale    del    candidato,   analiticamente
determinato nei lavori in collaborazione;
      c) congruenza  della  attivita' del candidato con le discipline
ricomprese  nel  settore  scientifico-disciplinare  per  il  quale e'
bandita  la  procedura  ovvero con tematiche interdisciplinari che le
comprendano;
      d) rilevanza  scientifica  della  collocazione editoriale delle
pubblicazioni   e   loro   diffusione   all'interno  della  comunita'
scientifica;
      e) continuita' temporale della produzione scientifica, anche in
relazione  alla  evoluzione  delle conoscenze nello specifico settore
scientifico-disciplinare.
    Per i fini di cui ai presente articolo la commissione fara' anche
ricorso,   ove   possibile,   a   parametri  riconosciuti  in  ambito
scientifico internazionale.