Art. 9. Titoli da valutare Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente: a) l'attivita' didattica svolta anche all'estero; b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri; c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri; d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attivita' di ricerca; e) il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. f) l'attivita' in campo clinico e, con riferimento alle scienze motorie, in campo tecnico-addestrativo, relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui siano richieste tali specifiche competenze; g) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca; h) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.