Art. 9.

                         Titoli da valutare

    Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente:
      a) l'attivita' didattica svolta anche all'estero;
      b)  i  servizi  prestati  negli atenei e negli enti di ricerca,
italiani e stranieri;
      c)  l'attivita'  di  ricerca,  comunque svolta, presso soggetti
pubblici e privati, italiani e stranieri;
      d)  i  titoli  di dottore di ricerca e la fruizione di borse di
studio finalizzate ad attivita' di ricerca;
      e)  il  servizio  prestato  nei  periodi  di  distacco presso i
soggetti  di  cui  all'art. 3,  comma  2,  del decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 297.
      f) l'attivita' in campo clinico e, con riferimento alle scienze
motorie,  in  campo  tecnico-addestrativo,  relativamente  ai settori
scientifico-disciplinari  in  cui  siano  richieste  tali  specifiche
competenze;
      g)  l'organizzazione,  direzione  e  coordinamento di gruppi di
ricerca;
      h)   il  coordinamento  di  iniziative  in  campo  didattico  e
scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.