Art. 10. Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza della borsa, l'assegnatario deve trasmettere al CNR una particolareggiata relazione sulle ricerche compiute. La relazione deve essere corredata di una dichiarazione del Direttore delle ricerche, contenente l'esatta indicazione del periodo complessivo durante il quale l'assegnatario ha atteso agli studi e ricerche anzidetti. La relazione puo' essere pubblicata integralmente o in riassunto in riviste a cura del CNR.