Art. 2.

                   Requisiti generali d'ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      a) diploma  di laurea in astronomia o in fisica o in matematica
o  in  ingegneria  elettronica  o  in  ingegneria  informatica  o  in
statistica  o  in informatica o in scienze dell'informazione o titolo
di  studio  dichiarato  equipollente  per  legge;  oppure  diploma di
istruzione  secondaria  di  secondo grado di durata quinquennale piu'
quattro  anni  continuativi di attivita' lavorativa di collaborazione
tecnica  per  elaborazione  dati  presso  lo  Stato, enti pubblici, o
aziende di importanza nazionale.
    Per  i  candidati  che  hanno  conseguito  il  titolo  di  studio
all'estero  e'  richiesto  il  possesso  di  un  titolo  riconosciuto
equipollente   a   quelli   sopra   indicati   in   base  ad  accordi
internazionali,  ovvero  con le modalita' di cui al testo unico delle
leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 1592/1933, art. 332).
    Si prescinde dal possesso del titolo di studio suddetto, ai sensi
del   terzo  comma  dell'art. 84  della  legge  n. 312/1980,  per  il
personale  non docente del comparto universitario, appartenente, alla
data di scadenza del bando, alla sesta qualifica dell'area funzionale
delle  strutture  di  elaborazione  dati,  profilo  professionale  di
assistente  di  elaborazione  dati,  e  in servizio senza demerito da
almeno   cinque   anni.   L'Amministrazione   provvedera'   d'ufficio
all'accertamento del servizio svolto senza demerito.
      b) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione
europea.  Sono  equiparati  ai  cittadini  italiani, gli italiani non
appartenenti alla Repubblica,
      c) godimento  dei  diritti  civili  e  politici  nello Stato di
appartenenza o di provenienza,
      d)  idoneita'  fisica  all'impiego  al  quale  si  riferisce il
concorso.  L'Amministrazione  ha  la  facolta' di sottoporre a visita
medica  di controllo il vincitore del concorso in base alla normativa
vigente;
      e) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei
riguardi del servizio militare;
      f)  non  aver riportato condanne incompatibili con lo status di
dipendente  pubblico.  Non possono partecipare al concorso coloro che
siano  esclusi  dall'elettorato  politico  attivo  o  che siano stati
destituiti    o   dispensati   dall'impiego   presso   una   pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano
stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art.
127, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
      g) adeguata conoscenza della lingua italiana se cittadino di un
altro   Stato  membro  dell'Unione  europea.  Tale  conoscenza  sara'
accertata attraverso le prove d'esame.
    I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
    I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
    L'Amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento, con decreto
motivato  del  Direttore,  l'esclusione  dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti. L'esclusione verra' comunicata all'interessato.