Art. 2. Requisiti generali d'ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea in astronomia o in fisica o in matematica o in ingegneria elettronica o in ingegneria informatica o in statistica o in informatica o in scienze dell'informazione o titolo di studio dichiarato equipollente per legge; oppure diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale piu' quattro anni continuativi di attivita' lavorativa di collaborazione tecnica per elaborazione dati presso lo Stato, enti pubblici, o aziende di importanza nazionale. Per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero e' richiesto il possesso di un titolo riconosciuto equipollente a quelli sopra indicati in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalita' di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 1592/1933, art. 332). Si prescinde dal possesso del titolo di studio suddetto, ai sensi del terzo comma dell'art. 84 della legge n. 312/1980, per il personale non docente del comparto universitario, appartenente, alla data di scadenza del bando, alla sesta qualifica dell'area funzionale delle strutture di elaborazione dati, profilo professionale di assistente di elaborazione dati, e in servizio senza demerito da almeno cinque anni. L'Amministrazione provvedera' d'ufficio all'accertamento del servizio svolto senza demerito. b) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica, c) godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, d) idoneita' fisica all'impiego al quale si riferisce il concorso. L'Amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso in base alla normativa vigente; e) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi del servizio militare; f) non aver riportato condanne incompatibili con lo status di dipendente pubblico. Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; g) adeguata conoscenza della lingua italiana se cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea. Tale conoscenza sara' accertata attraverso le prove d'esame. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'Amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento, con decreto motivato del Direttore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. L'esclusione verra' comunicata all'interessato.