Art. 5.

                            Preselezione

    Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso sia
superiore  a  cento,  l'Amministrazione  si  riserva  la  facolta' di
procedere a preselezione mediante ricorso a test psicoattitudinali.
    L'assenza  dalla  prova di preselezione comporta l'esclusione dal
concorso, quale ne sia la causa.
    A parita' di punteggio la preferenza sara' determinata dai titoli
previsti per la preferenza a parita' di merito.
    Sara'  ammesso  a  sostenere  le  prove  di concorso un numero di
concorrenti pari ad un rapporto di venti concorrenti per ogni posto a
concorso.