Art. 5. Preselezione Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso sia superiore a cento, l'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere a preselezione mediante ricorso a test psicoattitudinali. L'assenza dalla prova di preselezione comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa. A parita' di punteggio la preferenza sara' determinata dai titoli previsti per la preferenza a parita' di merito. Sara' ammesso a sostenere le prove di concorso un numero di concorrenti pari ad un rapporto di venti concorrenti per ogni posto a concorso.