Art. 12.

                          Requisiti fisici

    Le  sottocommissioni  incaricate  dell'accertamento dei requisiti
fisici  dei  candidati  hanno  il compito di selezionare elementi che
rientrano  nei  profili  sanitari  di  cui  al  decreto  ministeriale
17 maggio 2000.
    I  concorrenti  convocati  presso il Centro di reclutamento della
Guardia  di  finanza  per  sostenere  gli accertamenti dell'idoneita'
psico-fisica   dovranno   presentare  un  certificato  con  data  non
anteriore   a   giorni   novanta   attestante  l'effettuazione  degli
accertamenti  sierologici della lue, in conformita' a quanto previsto
dalla  legge  25 luglio  1956,  n. 837,  rilasciato  dalle competenti
autorita' sanitarie.
    La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non
ammissione  agli  accertamenti sanitari. La positivita' all'esame lue
comportera' l'esclusione.
    I candidati saranno sottoposti a visita:
      neurologica;
      psichiatrica;
      otorinolaringoiatrica;
      oculistica;
      odontostomatologica.
    1.  I  candidati  all'atto  della visita medica devono, comunque,
avere:
      statura non inferiore a m 1,65;
      acutezza visiva:
        uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell'occhio  che vede meno raggiungibile con correzione non superiore
alle tre diottrie anche in un solo occhio;
        campo  visivo  e  motilita'  oculare normale; senso cromatico
normale alle matassine colorate;
      visione binoculare;
      campo visivo normale;
      senso cromatico normale accertato con le serie "maggiore" delle
matassine colorate.
    I  candidati  con  vizi  visivi  devono  portare seco alla visita
medica le proprie lenti correttive "a tempiali".
    La  rilevazione  dell'entita'  visiva  per detti candidati verra'
effettuata con le lenti "a tempiali" e non con quelle "a contatto".
    Saranno  cause  di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva.
    Per  quanto  riguarda  la  funzione  uditiva  saranno considerati
idonei  i  candidati  il  cui  deficit  non sia superiore ai seguenti
parametri:
      Monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB;
      Bilaterale: P.P.T. compresa entro il 20%.
    Saranno  inoltre  cause  di  inidoneita'  i disturbi della parola
(balbuzie, dislalia e paralalia) anche se in forma lieve.
    La  dentatura  deve  essere  in  buone  condizioni. Devono essere
presenti  almeno 24 elementi dentari; i denti mancanti, comunque, non
devono  riguardare  piu'  di due coppie masticatorie contrapposte. La
protesi  efficiente  e tollerata va considerata sostitutiva del dente
mancante.
    Non sono ammesse comunque protesi mobili.
    2. Saranno inoltre eseguiti i seguenti esami:
      radiografia del torace;
      dell'urina ed ematochimici;
      elettrocardiografico e visita cardiologica;
      test psico-clinici.
    Gli  aspiranti  saranno  eventualmente  sottoposti  ad  ulteriori
visite  specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, al fine
di evidenziare particolari patologie.
    I  candidati  che non raggiungono i requisiti fisici minimi negli
accertamenti  di  cui al punto 1 saranno subito dichiarati non idonei
dalla  competente  sottocommissione  medica,  senza essere sottoposti
agli  esami  di cui al punto 2. - Contro tale giudizio non e' ammessa
visita di revisione.
    Per  i  concorrenti  sottoposti  con esito favorevole alla visita
medica  ed  agli  esami suddetti sara' eseguita l'analisi sierologica
del sangue per l'accertamento della lue che, se positiva, comportera'
l'esclusione anche dopo il termine delle operazioni di concorso.
    Avverso   tali   esclusioni  gli  interessati  potranno  produrre
ricorso:
      giurisdizionale,  al  competente  T.A.R., entro sessanta giorni
dalla  notifica,  ai  sensi  dell'art. 21,  primo  comma, della legge
6 dicembre  1971,  n. 1034  e  decreto  legislativo  3 febbraio 1993,
n. 29,   art. 68,   comma   4,  cosi'  come  modificato  dal  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
      straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla
data  di comunicazione del provvedimento, ai sensi dell'art. 9, primo
comma,  del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,
n. 1199.