Art. 17.

                     Documentazione da produrre

    I   candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  dovranno
presentare  o  far  pervenire al comando centro di reclutamento della
Guardia  di  finanza,  a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla
data  di  comunicazione dell'esito del concorso, in carta semplice, i
seguenti documenti:
      a) estratto dell'atto di nascita;
      b) certificato  di  stato  civile libero. Ne sono esonerati gli
aspiranti  il  cui  estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione
dello stato civile.
    I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia;
      c) certificato di cittadinanza italiana;
      d) certificato  dal  quale  risulti  che  il candidato gode dei
diritti politici;
      e) certificato  generale  del  casellario  giudiziale  (non  e'
ammesso  il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il
certificato  dovra'  essere rilasciato dal casellario centrale presso
il Ministero della giustizia.
    Quando  la certificazione e' rilasciata da uno stesso ufficio, in
luogo  dei  documenti  indicati  alle  lettere  a),  b), c) e d), gli
interessati  possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e
qualita' personali risultanti dai singoli documenti.
    I  documenti  di  cui  alle  precedenti lettere b), c), d) ed e),
devono essere rilasciati in data posteriore a quella di pubblicazione
del  presente  decreto  nella  Gazzetta Ufficiale e cosi' pure quello
contenente  piu' certificazioni e quello previsto alla lettera a), se
esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.
    I    citati   documenti   potranno   essere   prodotti   mediante
dichiarazioni  sostitutive  di  cui  al  decreto del Presidente della
Repubblica  20 ottobre 1998, n. 403. Le dichiarazioni false e mendaci
saranno  perseguite  penalmente  ai  sensi  dell'art. 26  della legge
4 gennaio 1968, n. 15.