Art. 17. Documentazione da produrre I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al comando centro di reclutamento della Guardia di finanza, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, in carta semplice, i seguenti documenti: a) estratto dell'atto di nascita; b) certificato di stato civile libero. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile. I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia; c) certificato di cittadinanza italiana; d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici; e) certificato generale del casellario giudiziale (non e' ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovra' essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero della giustizia. Quando la certificazione e' rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere a), b), c) e d), gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualita' personali risultanti dai singoli documenti. I documenti di cui alle precedenti lettere b), c), d) ed e), devono essere rilasciati in data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e cosi' pure quello contenente piu' certificazioni e quello previsto alla lettera a), se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero. I citati documenti potranno essere prodotti mediante dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. Le dichiarazioni false e mendaci saranno perseguite penalmente ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.