Art. 19. Dimissioni dal corso Gli allievi ufficiali che non superino il corso o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualita' e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso con determinazione del Comando generale della Guardia di finanza e perdono la qualifica di allievo ufficiale di complemento della Guardia di Finanza. Nei loro riguardi, ai fini del compimento degli obblighi di leva si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e successive modificazioni. Avverso tale provvedimento gli interessati potranno produrre ricorso: giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 68, comma 4, cosi' come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di comunicazione, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.