Art. 19.

                        Dimissioni dal corso

    Gli  allievi ufficiali che non superino il corso o che dimostrino
di  non  possedere  il  complesso  delle  qualita' e delle attitudini
indispensabili  per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano
o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il
decoro  o la morale ovvero che, per qualsiasi motivo, non frequentino
almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso
con  determinazione  del  Comando generale della Guardia di finanza e
perdono  la  qualifica  di  allievo  ufficiale  di  complemento della
Guardia  di  Finanza. Nei loro riguardi, ai fini del compimento degli
obblighi  di  leva  si  applicano  le  disposizioni  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  14 febbraio  1964, n. 237 e successive
modificazioni.
    Avverso  tale  provvedimento  gli  interessati  potranno produrre
ricorso:
      giurisdizionale,  al  competente  T.A.R., entro sessanta giorni
dalla  notifica,  ai  sensi  dell'art. 21,  primo  comma, della legge
6 dicembre  1971,  n. 1034  e  decreto  legislativo  3 febbraio 1993,
n. 29,   art. 68,   comma   4,  cosi'  come  modificato  dal  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
      straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla
data di comunicazione, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.