Art. 21.

                   Trattamento dei dati personali

    Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati saranno raccolti
presso il Comando centro di reclutamento della Guardia di finanza per
le  finalita'  di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca   dati   automatizzata   anche   successivamente  all'eventuale
instaurazione  del  rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno  essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente   interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o  alla
posizione  giuridico-economica  del  candidato,  nonche',  in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
    L'interessato  gode  dei  diritti di cui all'art. 13 della citata
legge,  tra  i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi
legittimi.
    Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere  nei confronti del
comandante  del Centro di reclutamento, responsabile del trattamento.
Il  titolare  del trattamento e' il Comandante generale della Guardia
di finanza.
    Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo.
      Roma, 31 maggio 2000
                           Il comandante generale: Mosca Moschini