Art. 5. Data della prova d'esame Somministrazione test culturali e intellettivi La prova d'esame, unica per tutti i candidati, che avra' luogo in sede, data e luogo che saranno comunicati agli stessi aspiranti, consistera' nella somministrazione di tre serie di test (culturali e intellettivi) intesi ad accertare che i candidati siano in possesso di qualita' adeguate al ruolo e alle funzioni che saranno loro affidati. Ai candidati ammessi a sostenere la suddetta prova saranno somministrate, complessivamente, sessanta domande a risposta multipla, suddivise in tre questionari separati, da svolgere in 60 minuti. Il primo questionario conterra' venti domande relative alla materia del diritto pubblico (diritto costituzionale e diritto amministrativo - da svolgere in 20 minuti). Il secondo questionario, sempre di venti domande, conterra' invece quesiti su una materia a scelta del candidato tra Diritto e Procedura penale, Diritto tributario, Scienza delle finanze, Ragioneria generale, Statistica metodologica od Economia politica (da svolgere in 20 minuti). Il terzo questionario conterra' altre venti domande e sara' costituito da test intellettivi (da svolgere in 20 minuti). L'assegnazione e la revisione dei test - il cui voto nel massimo non potra' superare i 60/90 - saranno eseguite dalla sottocommissione di cui al primo comma lettera b) del successivo art. 8. E' idoneo il concorrente che riporta - nella predetta prova - il punteggio complessivo di almeno 36/90. In ogni caso e' necessario conseguire in ognuna delle tre serie di test, il punteggio di almeno 12/90. Prima dello svolgimento dei test culturali e intellettivi, la citata sottocommissione fissa, con apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione delle prove dei candidati. Gli aspiranti che non riceveranno la convocazione per sostenere: i test culturali ed intellettivi entro il 7 ottobre 2000; l'accertamento dell'idoneita' fisica e psico-fisica entro il 27 ottobre 2000, debbono considerarsi esclusi dal concorso. Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre ricorso: giurisdizionale entro sessanta giorni dalla predetta data, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 68, quarto comma, cosi' come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla predetta data, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.