Art. 6.

                       Valutazione dei titoli

    I titoli da valutare sono i seguenti:
      a) diploma di laurea;
      b) titoli, ricompense e benemerenze di cui al successivo comma,
lettera b).
    La  sottocommissione di cui alla lettera a) del successivo art. 8
procedera'   alla   valutazione  dei  titoli,  tenendo  presente  che
all'insieme  dei  titoli  di  ciascun  candidato  non  potra'  essere
attribuito   un   punteggio  complessivo  superiore  a  30/90,  cosi'
ripartito:
      a) fino ad un massimo di punti 24/90 per il diploma di laurea;
      b) fino  ad  un massimo di punti 6/90 per i sottoelencati altri
titoli, ricompense e benemerenze:
        altro   diploma  di  laurea  oltre  a  quello  valutato  alla
precedente lettera a);
        abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;
        abilitazione   all'esercizio  della  professione  di  dottore
commercialista;
        abilitazione  all'insegnamento  nelle  scuole  ed istituti di
istruzione secondaria;
        vincitore   di   borsa   di  studio  annuale  o  biennale  di
addestramento didattico per laureati;
        corsi   di   specializzazione  o  scuole  di  perfezionamento
post-universitari,  di  durata  non  inferiore  ad  un anno, svolti o
frequentati con esito finale positivo che si siano conclusi con esame
o colloquio;
        pubblicazioni  (non  articoli)  su  argomenti  relativi  alle
discipline  di  insegnamento previste per il conseguimento di uno dei
diplomi di laurea richiesti per la partecipazione al concorso;
        medaglia d'oro al valor civile;
        medaglia d'argento al valor civile;
        medaglia di bronzo al valor civile;
        attestato di pubblica benemerenza al valor civile o al merito
civile.
    La stessa sottocommissione, inoltre, terra' conto:
A. di  valutare  per  il  titolo  di studio prescritto dal precedente
art. 2,  lettera  c),  un punteggio in novantesimi, con il massimo di
24/90,  graduato  in  relazione  al  voto  di  laurea  conseguito dal
candidato, come segue:
diploma di laurea con votazione di:
    110 e lode su 110     24,00
    110 su 110     23,70
    109 su 110     23,40
    108 su 110     23,10
    107 su 110     22,80
    106 su 110     22,50
    105 su 110     22,20
    104 su 110     21,90
    103 su 110     21,60
    102 su 110    21,30
    101 su 110     21,00
    100 su 110     20,70
     99 su 110     20,40
     98 su 110     20,10
     97 su 110     19,80
     96 su 110     19,50
     95 su 110     19,20
     94 su 110     18,90
     93 su 110     18,60
     92 su 110     18,30
     91 su 110     18,00
     90 su 110     17,70
     89 su 110     17,40
     88 su 110     17,10
     87 su 110     16,80
     86 su 110     16,50
     85 su 110     16,20
     84 su 110     15,90
     83 su 110     15,60
     82 su 110     15,30
     81 su 110     15,00
     80 su 110     14,70
     79 su 110     14,40
     78 su 110     14,10
     77 su 110     13,80
     76 su 110     13,50
     75 su 110     13,20
     74 su 110     12,90
     73 su 110     12,60
     72 su 110     12,30
     71 su 110     12,00
     70 su 110     11,70
     69 su 110     11,40
     68 su 110     11,10
     67 su 110     10,80
     66 su 110     10,50
    Qualora il candidato sia in possesso di piu' diplomi, sara' preso
in considerazione, ai fini della valutazione del titolo di studio, il
diploma  di  laurea  che,  compreso tra quelli elencati al precedente
art. 2,  lettera  c),  sia  stato  conseguito  con  il punteggio piu'
favorevole.
    L'eventuale  diploma  di  laurea  prodotto  dal  candidato  senza
l'indicazione  di  alcun  punteggio,  ne' di un giudizio di merito ad
esso  equiparabile,  sara'  valutato, come da costante giurisprudenza
del Consiglio di Stato, come conseguito con il minimo dei voti (66 su
110).
B. Gli   altri  titoli,  benemerenze  e  ricompense  da  prendere  in
considerazione,  con  i  punteggi  in  novantesimi a fianco di ognuno
indicato, sono i seguenti:
    secondo diploma di laurea oltre a quello valutato alla precedente
lettera A 0,90;
    abilitazione all'esercizio della professione di avvocato 0,60;
    abilitazione   all'esercizio   della   professione   di   dottore
commercialista 0,60;
    abilitazione   all'insegnamento   nelle  scuole  ed  istituti  di
istruzione secondaria 0,60;
    vincitori  di borsa di studio annuale o biennale di addestramento
didattico per laureati 0,45;
    corsi   di   specializzazione   o   scuole   di   perfezionamento
post-universitari,  di  durata  non  inferiore  ad  un anno, svolti o
frequentati con esito finale positivo (esami e colloqui):
      corso di durata annuale 0,45;
      corso di durata biennale 0,90;
      corso di durata triennale 1,35;
      corso di durata quadriennale 1,80;
    una  o  piu'  pubblicazioni  (non articoli) su argomenti relativi
alle  discipline di insegnamento previste per il conseguimento di uno
dei  diplomi  di  laurea  richiesti per la partecipazione al concorso
0,15;
    medaglia d'oro al valor civile 1,05;
    medaglia d'argento al valor civile 0,75;
    medaglia di bronzo al valor civile 0,60;
    attestato  di  pubblica  benemerenza  al valor civile o al merito
civile 0,45.
    Per  il  complesso  di  tali  titoli  la  sottocommissione potra'
assegnare un punteggio massimo non superiore a 6/90.
    Il candidato, ai fini della valutazione dei titoli suddetti, deve
produrre  - entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di
scadenza  del  bando  -  copia  delle pubblicazioni; gli altri titoli
possono  essere  presentati  con certificazione sostitutiva, compresi
gli  eventuali  titoli  preferenziali previsti al successivo articolo
15, secondo comma.
    I titoli suddetti dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso.
    Fatta  salva  l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla
legge,  la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in
qualunque   momento,   il   decadimento  dai  benefici  eventualmente
conseguenti  al  provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.