Art. 9. Esclusioni dal concorso Il Comando generale della Guardia di finanza puo' disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti per la nomina a sottotenente di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina. Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla sottocommissione indicata alla lettera a) del precedente art. 8. Le altre esclusioni dal concorso di cui agli articoli 3 e 18, penultimi commi, sono disposte con provvedimento del Comando generale della Guardia di finanza. Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre ricorso: gerarchico al Comandante generale della Guardia di finanza entro trenta giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 68, comma 4, cosi' come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.