Art. 2. Requisiti per l'ammissione al concorso Per l'ammissione al concorso si richiede: 1) eta' non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trenta; 2) godimento dei diritti politici; 3) idoneita' fisica alle attivita' che il settore di studio prescelto comporta; 4) diploma di istruzione secondaria superiore; 5) cittadinanza italiana o comunitaria. Sono ammessi alle stesse condizioni anche i cittadini di altri Stati, purche' in possesso dei requisiti e del titolo di studio equiparato a quello richiesto per i cittadini italiani. I limiti di eta' di cui al punto 1) del presente articolo non tengono conto di quanto stabilito dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, in quanto trattasi di concorso per l'accesso in un corso scolastico, regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 214, e non ad un pubblico impiego. I requisiti soprindicati debbono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di ammissione. I candidati privi di uno di tali requisiti sono esclusi dal concorso con provvedimento motivato. Tale esclusione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 puo' avvenire in qualunque momento.