Art. 2.

               Requisiti per l'ammissione al concorso

    Per l'ammissione al concorso si richiede:
      1)  eta'  non  inferiore  ai  diciotto  anni e non superiore ai
trenta;
      2) godimento dei diritti politici;
      3)  idoneita'  fisica  alle  attivita' che il settore di studio
prescelto comporta;
      4) diploma di istruzione secondaria superiore;
      5)  cittadinanza  italiana  o  comunitaria.  Sono  ammessi alle
stesse  condizioni  anche  i  cittadini  di  altri  Stati, purche' in
possesso  dei  requisiti  e  del titolo di studio equiparato a quello
richiesto per i cittadini italiani.
    I  limiti  di  eta'  di cui al punto 1) del presente articolo non
tengono conto di quanto stabilito dalla legge 15 maggio 1997, n. 127,
in  quanto trattasi di concorso per l'accesso in un corso scolastico,
regolato  dal decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997,
n. 214, e non ad un pubblico impiego.
    I  requisiti  soprindicati debbono essere posseduti dal candidato
alla  data  di scadenza dei termini di presentazione della domanda di
ammissione.
    I  candidati  privi  di  uno  di  tali requisiti sono esclusi dal
concorso  con  provvedimento  motivato.  Tale  esclusione,  ai  sensi
dell'art. 3,  comma  3,  del  decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994 puo' avvenire in qualunque momento.