Art. 11. Costituzione del rapporto di lavoro I candidati dichiarati vincitori saranno tenuti a prestare un periodo di prova che avra' la durata di sei mesi; durante tale periodo a loro competera' il trattamento economico previsto per il profilo di primo tecnologo di secondo livello professionale. I vincitori del concorso, che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova, saranno confermati definitivamente in ruolo. Il periodo di prova sara' computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine del periodo di prova, sara' dichiarata, con provvedimento motivato, la risoluzione del rapporto di impiego ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del contratto collettivo nazionale del lavoro. L'inizio del rapporto di lavoro del vincitore decorrera', ad ogni effetto, dal giorno di inizio dell'effettivo servizio, come da contratto. La mancata presentazione in servizio nel giorno di convocazione, senza giustificato motivo, la mancata produzione della documentazione richiesta, l'omessa regolarizzazione della documentazione stessa nei termini prescritti o la produzione di documenti affetti da vizi insanabili o contenenti dichiarazioni mendaci, costituiscono rinuncia alla stipulazione del contratto di lavoro. Le prestazioni di servizio rese fino alla relativa comunicazione saranno comunque retribuite. Il presente bando di concorso sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.