Art. 4.

                   Trattamento dei dati sensibili

    Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675,  il  trattamento dei dati contenuti nelle domande di concorso
e' finalizzato unicamente alla gestione della procedura concorsuale e
lo  stesso  avverra'  con  utilizzo  di  procedure  informatiche e di
archiviazione cartacea dei relativi atti.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di partecipazione. I candidati, inoltre,
godono dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge, tra i quali
figura  il  diritto d'accesso ai dati che li riguardino ed il diritto
di  rettificare,  aggiornare, cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti  in  termini non conformi alla legge, nonche', il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.