Art. 9. Formazione, approvazione e pubblicita' della graduatoria La votazione complessiva di ciascun candidato risultera' dalla somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli, nonche' del voto del colloquio e del voto ottenuto nella prova di lingua. La commissione esaminatrice formera' le graduatorie di merito una per ogni profilo, con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. Le graduatorie di coloro che abbiano superato le prove saranno formate tenendo conto delle precedenze e delle preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge. Il presidente dell'Istituto, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarita' del procedimento, approvera' le graduatorie di merito per ogni profilo e dichiarera' i vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Le graduatorie di coloro che abbiano superato le prove saranno affisse all'albo dell'Istituto. Di tale affissione verra' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.