Art. 10.

      Formazione, approvazione e pubblicita' delle graduatorie

    La  votazione  complessiva  di ciascun candidato risultera' dalla
somma  del punteggio riportato nella valutazione dei titoli, del voto
del colloquio e del voto ottenuto nella prova di lingua.
    La commissione esaminatrice formera' le graduatorie di merito una
per  ogni  profilo  e  una  per ogni sede nell'ambito dell'area degli
uffici  regionali,  con  l'indicazione  della  votazione  complessiva
conseguita da ciascun candidato.
    Le  graduatorie  di  coloro che abbiano superato le prove saranno
formate  tenendo  conto  delle precedenze e delle preferenze previste
dalle vigenti disposizioni di legge.
    Il   presidente   dell'Istituto,   con   propria   deliberazione,
riconosciuta   la   regolarita'   del   procedimento,  approvera'  le
graduatorie  di  merito  per  ogni  profilo  e  una  per  ogni sede e
dichiarera'   i  vincitori  sotto  condizione  dell'accertamento  dei
requisiti per l'ammissione all'impiego.
    Le  graduatorie  di  coloro che abbiano superato le prove saranno
affisse  all'albo  dell'Istituto.  Di  tale  affissione  verra'  data
notizia  mediante  avviso  inserito  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.