Art. 5. Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice sara' nominata dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica e sara' costituita dal presidente, da due membri e da un segretario di livello professionale non inferiore al quarto o appartenente al profilo di funzionario d'amministrazione. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera.