Art. 7. Colloquio Saranno ammessi a sostenere il colloquio i candidati che avranno riportato nella valutazione dei titoli un punteggio di almeno 70/100. L'ammissione al colloquio sara' comunicata ai candidati almeno venti giorni prima della data nella quale dovranno sostenere il colloquio stesso; contestualmente, sara' data comunicazione del voto riportato nella valutazione dei titoli. Il colloquio consistera' essenzialmente nella discussione dei titoli esibiti e non si intendera' superato se il candidato non avra' ottenuto la votazione di almeno 70/100. Per la conoscenza della lingua inglese o francese, che formera' oggetto di valutazione specifica, la commissione dispone di un punteggio massimo di 10. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sara' affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Istituto.