Art. 7.

                              Colloquio

    Saranno  ammessi a sostenere il colloquio i candidati che avranno
riportato nella valutazione dei titoli un punteggio di almeno 70/100.
    L'ammissione  al  colloquio  sara' comunicata ai candidati almeno
venti  giorni  prima  della  data  nella  quale dovranno sostenere il
colloquio  stesso; contestualmente, sara' data comunicazione del voto
riportato nella valutazione dei titoli.
    Il  colloquio  consistera'  essenzialmente  nella discussione dei
titoli esibiti e non si intendera' superato se il candidato non avra'
ottenuto la votazione di almeno 70/100.
    Per  la  conoscenza della lingua inglese o francese, che formera'
oggetto  di  valutazione  specifica,  la  commissione  dispone  di un
punteggio massimo di 10.
    Al  termine  di  ogni seduta dedicata al colloquio la commissione
esaminatrice   formera'   l'elenco   dei   candidati  esaminati,  con
l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.
    L'elenco  sottoscritto  dal  presidente  e  dal  segretario della
commissione,    sara'    affisso   nel   medesimo   giorno   all'albo
dell'Istituto.