Art. 8.

                     Documenti di riconoscimento

    Per  essere  ammessi  a  sostenere  le  prove d'esame i candidati
dovranno   essere   muniti   di   uno   dei   seguenti  documenti  di
riconoscimento:
      1) porto d'armi;
      2) patente automobilistica;
      3) passaporto;
      4) carta d'identita'.