Art. 8. Formazione, approvazione e pubblicita' della graduatoria La votazione di ciascun candidato risultera' dal punteggio riportato nella valutazione dei titoli. La commissione esaminatrice formera' le graduatorie di merito una per ogni profilo e una per ogni sede nell'ambito dell'area degli uffici regionali con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. Le graduatorie saranno formate tenendo conto delle precedenze e delle preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge. Il presidente dell'Istituto, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarita' del procedimento, approvera' la/le graduatorie di merito per ogni profilo e una per ogni sede e dichiarera' i vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Le graduatorie saranno affisse all'albo dell'Istituto. Di tale affissione verra' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.