Art. 8.

      Formazione, approvazione e pubblicita' della graduatoria

    La  votazione  di  ciascun  candidato  risultera'  dal  punteggio
riportato nella valutazione dei titoli.
    La commissione esaminatrice formera' le graduatorie di merito una
per  ogni  profilo  e  una  per ogni sede nell'ambito dell'area degli
uffici   regionali  con  l'indicazione  della  votazione  complessiva
conseguita da ciascun candidato.
    Le  graduatorie  saranno formate tenendo conto delle precedenze e
delle preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge.
    Il   presidente   dell'Istituto,   con   propria   deliberazione,
riconosciuta   la  regolarita'  del  procedimento,  approvera'  la/le
graduatorie  di  merito  per  ogni  profilo  e  una  per  ogni sede e
dichiarera'   i  vincitori  sotto  condizione  dell'accertamento  dei
requisiti per l'ammissione all'impiego.
    Le  graduatorie  saranno  affisse all'albo dell'Istituto. Di tale
affissione   verra'  data  notizia  mediante  avviso  inserito  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.