Art. 12. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il competente ufficio del Consiglio Nazionale delle Ricerche, per le finalita' di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per le finalita' inerenti la selezione e la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizone giuridica-economica del candidato. L'interesato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge. Il responsabile del trattamento e' il direttore dell'Istituto Lamel. Bologna, 31 maggio 2000 Il direttore: Severi (1) Di volta in volta possono essere previsti anche altri requisiti per la partecipazione Alla selezione quali ad esempio: anzianita' di laurea, precedenti attivita' di ricerca, ecc. Qualora il termine di presentazione delle domande venga a scadere in un giorno festivo, detto termine si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Per le domande di ammissione al concorso presentate a mano all'Istituto Lamel durante l'orario di lavoro, sara' rilasciata ricevuta.