Art. 12.
    Ai  sensi  dell'art. 10,  comma  1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati saranno raccolti
presso  il competente ufficio del Consiglio Nazionale delle Ricerche,
per  le  finalita'  di  gestione  della  selezione e saranno trattati
presso  una  banca  dati  automatizzata  per le finalita' inerenti la
selezione e la gestione del rapporto conseguente alla stessa.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione.
    I  medesimi  dati  potranno  essere  comunicati  unicamente  alle
amministrazioni  pubbliche  direttamente interessate allo svolgimento
della selezione o alla posizone giuridica-economica del candidato.
    L'interesato  gode  dei  diritti  di cui all'art. 13 della citata
legge.
    Il  responsabile  del  trattamento  e' il direttore dell'Istituto
Lamel.
      Bologna, 31 maggio 2000
                                             Il direttore: Severi
    (1)  Di  volta  in  volta  possono  essere  previsti  anche altri
requisiti  per  la  partecipazione  Alla  selezione quali ad esempio:
anzianita' di laurea, precedenti attivita' di ricerca, ecc.
    Qualora il termine di presentazione delle domande venga a scadere
in  un  giorno  festivo,  detto termine si intende protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.
    Per  le  domande  di  ammissione  al  concorso  presentate a mano
all'Istituto  Lamel  durante  l'orario  di  lavoro,  sara' rilasciata
ricevuta.