Art. 5.

                          Titoli valutabili

    Il punteggio riservato ai titoli e' cosi' ripartito:
      diploma  di laurea richiesto per l'ammissione al concorso, fino
ad un massimo di punti 2:
        con voto da 105/110 a 110/110 - punti 1;
        con voto 110/110 e lode - punti 2;
      attivita'  lavorativa  prestata  relativa alla professionalita'
specifica richiesta dal concorso, fino ad un massimo di punti 10:
        per  ogni  anno o frazione di anno superiore a 6 mesi - punti
1;
      titoli  relativi  alla professionalita' acquisita connessa alla
tipologia lavorativa di cui al concorso:
        partecipazione  a  corsi  e  seminari,  fino ad un massimo di
punti 6;
      produzione  scientifica  (pubblicazioni,  comunicazioni, lavori
originali) fino ad un massimo di punti 2.
    La  valutazione  dei  titoli dei candidati che hanno sostenuto le
prove  scritte, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo
le  prove  stesse e prima che si proceda alla correzione dei relativi
elaborati.
    Il  risultato  della  valutazione dei titoli sara' reso noto agli
interessati  mediante  affissione all'albo del rettorato e della sede
degli esami prima dell'effettuazione della prova orale.