Art. 8. Costituzione del rapporto di lavoro 1. L'assunzione in servizio del vincitore e' condizionata alla verifica della copertura finanziaria nel bilancio dell'ateneo e delle limitazioni di cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Stante la suddetta condizione l'amministrazione non garantisce l'assunzione sul posto in parola. 2. Il candidato dichiarato vincitore stipulera' con l'Universita' degli studi di Genova un contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato. 3. La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto di lavoro viene formalmente notificata all'interessato. 4. La mancata assunzione del servizio nella data stabilita comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento. 5. L'interessato deve, entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto, presentare la documentazione richiesta. 6. Il periodo di prova e' determinato in mesi tre e non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza secondo quanto previsto dall'art. 17 del C.C.N.L. dei dipendenti del Comparto universita'. 7. Al personale assunto spetta il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. per il personale appartenente alla ottava qualifica, ovvero il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999 qualora all' atto dell'assunzione in servizio sia gia' entrato in vigore.