Art. 9. Presentazione dei documenti 1. Il lavoratore assunto, ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti, sara' invitato a presentare a questa Universita' entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto, le dichiarazioni sostitutive sotto elencate, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 nonche' i documenti ivi specificati: a) dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestanti il possesso dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi piu' di sei mesi dalla data di presentazione della domanda: cittadinanza; godimento dei diritti politici (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali); mancanza di condanne penali (ovvero l'esistenza di condanne penali riportate precisando eventuali provvedimenti di amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario) b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa ad incompatibilita' e cumulo di impieghi di cui agli articoli da 60 a 65, titolo V, capi I e II del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; c) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' dei servizi resi ai sensi dell'art. 145 parte II, titolo I, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescienza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973. Le dichiarazioni sostitutive di cui ai predetti punti a), b), c), sono redatte su apposito modulo predisposto da questa Universita'. d) certificato rilasciato da una A.S.L. ovvero da ufficiale sanitario o da un medico militare dal quale risulti che il soggetto e' fisicamente idoneo al servizio incondizionato e continuativo nell'impiego al quale concorre, con la precisazione che si e' eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che essa non e' tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e al normale e regolare rendimento di lavoro (in bollo). Tale documento deve essere in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di effettiva assunzione in servizio ovvero alla data di ricezione dell'invito a presentare il documento stesso. 2. A termine dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, il personale statale di ruolo deve presentare, sempre nel termine suindicato: a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' relativa alla posizione di personale statale di ruolo con l'indicazione, ad esclusione del personale in servizio presso questo ateneo, della retribuzione goduta; b) certificato attestante la sana e robusta costituzione di cui al punto d) sopra indicato. La dichiarazione sostitutiva di cui al predetto punto "a e' redatta su apposito modulo predisposto da questa Universita'. 3. La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 4. Il lavoratore assunto sara' invitato a regolarizzare entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, pena la risoluzione del contratto, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.