Art. 5.

                          Titoli valutabili

    Il punteggio riservato ai titoli e' cosi' ripartito:
      diploma  di laurea richiesto per l'ammissione al concorso, fino
ad un massimo di punti 4:
        con voto da 100/110 a 104/110, punti 1;
        con voto da 105/110 a 109/110, punti 2;
        con voto 110/110, punti 3;
        con voto 110/110 e lode, punti 4;
      attivita'  lavorativa  prestata  relativa alla professionalita'
specifica  richiesta dal concorso, fino ad un massimo di punti 5: per
ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi punti 0,5;
      titoli  relativi  alla professionalita' acquisita connessa alla
tipologia  lavorativa  di  cui  al  concorso: partecipazione a corsi,
seminari, fino ad un massimo di punti 5;
    produzione   scientifica  (pubblicazioni,  comunicazioni,  lavori
originali) fino ad un massimo di punti 6.
    La  valutazione  dei  titoli dei candidati che hanno sostenuto le
prove  scritte, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo
le  prove  stesse e prima che si proceda alla correzione dei relativi
elaborati.
    Il  risultato  della  valutazione dei titoli sara' reso noto agli
interessati  mediante  affissione all'albo del rettorato e della sede
degli esami prima dell'effettuazione della prova orale.