Art. 11. Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonche' in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni. Gli emolumenti, alla luce della risoluzione n. 17/E del Ministero delle finanze, prot. n. 2000/30703 del 17 febbraio 2000, sono riconducibili alla categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente in quanto rientrano nell'ambito dell'art. 47, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 e successive modificazioni. L'Universita' provvede a favore dei titolari di assegno alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilita' civile verso terzi nell'espletamento dell'attivita' di ricerca. Venezia, 1o giugno 2000 Il direttore: Zipoli