Art. 9. Incompatibilita' - Divieto di cumulo - Sospensione dell'attivita' I titolari di assegno non possono essere titolari di contratto d'insegnamento nell'Universita'. Essi possono far parte delle commissioni d'esame di profitto in qualita' di cultori della materia. Non e' consentito il cumulo dell'assegno con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle conferite da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del titolare dell'assegno. Il titolare dell'assegno, in servizio presso Amministrazioni pubbliche puo' essere collocato in aspettativa non retribuita. Sono fatte salve le disposizioni di legge che regolano il conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti pubblici in regime di tempo pieno. L'attivita' di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per servizio militare, gravidanza e grave infermita' per un massimo di un anno, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non e' ridotta a causa delle suddette sospensioni. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato, un periodo complessivo di assenza giustificata inferiore a trenta giorni in un anno. Il titolare di assegno puo' frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in soprannumero, fermo restando il superamento delle prove di ammissione.