Art. 10. Obblighi didattici degli allievi del corso di perfezionamento Gli allievi del corso di perfezionamento devono attendere ai loro studi secondo un piano approvato dal consiglio di classe. L'ammissione agli anni successivi e' condizionata al parere favorevole di una commissione nominata dal consiglio di classe. Gli allievi del corso di perfezionamento devono sostenere alla conclusione del corso di studi il relativo esame di diploma. L'esame per il diploma di perfezionamento consiste nella discussione di una dissertazione scritta di fronte a una commissione di specialisti nominata dal direttore. Il diploma di perfezionamento ai sensi della legge 18 giugno 1986, n. 308 e' a tutti gli effetti equipollente al titolo di dottore di ricerca.