Art. 10.

    Obblighi didattici degli allievi del corso di perfezionamento

    Gli allievi del corso di perfezionamento devono attendere ai loro
studi   secondo   un   piano   approvato  dal  consiglio  di  classe.
L'ammissione   agli   anni   successivi  e'  condizionata  al  parere
favorevole di una commissione nominata dal consiglio di classe.
    Gli  allievi  del  corso di perfezionamento devono sostenere alla
conclusione del corso di studi il relativo esame di diploma.
    L'esame   per   il  diploma  di  perfezionamento  consiste  nella
discussione  di una dissertazione scritta di fronte a una commissione
di specialisti nominata dal direttore.
    Il    diploma   di   perfezionamento   ai   sensi   della   legge
18 giugno 1986,  n. 308 e' a tutti gli effetti equipollente al titolo
di dottore di ricerca.