Art. 11.

                           Norme generali

    I  vincitori  dovranno essere presenti dalla data che verra' loro
comunicata per iniziare la propria attivita'.
    Per  gravi  motivi,  il  consiglio  di  classe  puo'  autorizzare
l'allievo  a  differimenti o sospensioni dell'attivita' didattica per
non piu' di una volta e fino a un anno.
    E'  disposto  d'ufficio,  su  comunicazione  dell'interessato, il
differimento  o  la sospensione dell'attivita' didattica per obblighi
di leva.
    Gli  allievi  del  corso di perfezionamento non possono accettare
impegni  che  siano  incompatibili  con  i loro doveri. Valgono per i
corsi   della  Scuola  anche  le  incompatibilita'  previste  per  la
frequenza dei dottorati di ricerca.