Art. 5.

      Commissioni giudicatrici e ammissione alle prove d'esame

    Le  commissioni  giudicatrici  dei concorsi ed i loro presidenti,
sono   nominati  dal  direttore  della  scuola  normale  con  proprio
provvedimento.
    Per  la  valutazione  dei  titoli  e  delle prove d'esame ciascun
commissario dispone di un punteggio da uno a dieci.
    La  commissione  procede preliminarmente ad un esame dei titoli e
del  programma  di  ricerca  ed in base ad essi dichiara l'ammissione
alle prove d'esame. Ai fini di detta ammissione la commissione terra'
conto  dei  titoli  scientifici  presentati, del programma di studi e
degli  interessi  di  ricerca  del  candidato anche in relazione alle
linee  di  ricerca  promosse  dalla Scuola normale. Sono ammessi alle
prove  d'esame  i  candidati che nella valutazione dei titoli abbiano
conseguito  un  punteggio  non inferiore a sette decimi. Il punteggio
sara' reso pubblico per affissione all'albo della Scuola.
    I  candidati  ammessi  alle  prove  d'esame  saranno  convocati a
domicilio a mezzo telegramma.