Art. 5. Commissioni giudicatrici e ammissione alle prove d'esame Le commissioni giudicatrici dei concorsi ed i loro presidenti, sono nominati dal direttore della scuola normale con proprio provvedimento. Per la valutazione dei titoli e delle prove d'esame ciascun commissario dispone di un punteggio da uno a dieci. La commissione procede preliminarmente ad un esame dei titoli e del programma di ricerca ed in base ad essi dichiara l'ammissione alle prove d'esame. Ai fini di detta ammissione la commissione terra' conto dei titoli scientifici presentati, del programma di studi e degli interessi di ricerca del candidato anche in relazione alle linee di ricerca promosse dalla Scuola normale. Sono ammessi alle prove d'esame i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano conseguito un punteggio non inferiore a sette decimi. Il punteggio sara' reso pubblico per affissione all'albo della Scuola. I candidati ammessi alle prove d'esame saranno convocati a domicilio a mezzo telegramma.