Art. 7.

      Commissioni giudicatrici e formazione graduatoria finale

    Le  commissioni  al  termine  dei  lavori,  tenuto conto dei voti
riportati  dai  candidati nelle prove d'esame e nella valutazione dei
titoli, formano le graduatorie in ordine di merito.
    Saranno  dichiarati  idonei  coloro  che  abbiano  conseguito  un
punteggio  finale  di  almeno  otto  decimi.  Le  graduatorie saranno
affisse all'albo ufficiale della Scuola.
    La  Scuola  inviera'  la comunicazione sull'esito del concorso ai
soli vincitori.