Art. 7. Commissioni giudicatrici e formazione graduatoria finale Le commissioni al termine dei lavori, tenuto conto dei voti riportati dai candidati nelle prove d'esame e nella valutazione dei titoli, formano le graduatorie in ordine di merito. Saranno dichiarati idonei coloro che abbiano conseguito un punteggio finale di almeno otto decimi. Le graduatorie saranno affisse all'albo ufficiale della Scuola. La Scuola inviera' la comunicazione sull'esito del concorso ai soli vincitori.