Art. 8. Nomina dei vincitori Il direttore con proprio provvedimento approva le graduatorie e nomina i vincitori. Essi devono presentare entro il termine prescritto i documenti di cui al successivo art. 9. In caso di rinuncia di uno o piu' dei candidati vincitori, se questa si verifica entro trenta giorni dall'avviso nella Gazzetta Ufficiale di pubblicazione dei risultati dei concorsi all'albo della Scuola, il posto e' attribuito immediatamente in base alla graduatoria degli idonei.