Art. 8.

                        Nomina dei vincitori

    Il  direttore  con proprio provvedimento approva le graduatorie e
nomina i vincitori.
    Essi devono presentare entro il termine prescritto i documenti di
cui  al  successivo  art.  9. In  caso  di rinuncia di uno o piu' dei
candidati  vincitori,  se  questa  si  verifica  entro  trenta giorni
dall'avviso  nella  Gazzetta Ufficiale di pubblicazione dei risultati
dei   concorsi   all'albo   della  Scuola,  il  posto  e'  attribuito
immediatamente in base alla graduatoria degli idonei.