Art. 9.

               Documenti per l'ammissione alla Scuola

    Entro  un  mese  dalla  data  di  comunicazione,  i vincitori del
concorso  devono  presentare  alla  direzione  della  Scuola, pena la
decadenza dal posto, i seguenti documenti:
      a) certificato  rilasciato dalla struttura sanitaria del comune
di  residenza  da  cui  risulti  che  e'  immune  da malattie che non
consentano la vita in comunita', in data non anteriore a sei mesi;
      b)  dichiarazione  di  accettazione delle norme dello statuto e
dei  regolamenti,  con  esonero  di  qualsiasi  responsabilita' della
direzione  della  Scuola  per  le  conseguenze  derivabili dalla loro
inosservanza;
      c) due foto formato tessera;
      d) per  i  titoli di studio conseguiti all'estero dovra' essere
presentato  un  certificato dell'universita' o istituto universitario
tradotto  in  lingua  italiana,  con  eccezione  dei titoli in lingua
francese, inglese, tedesca e spagnola;
    Ai   sensi   dell'art.   3,   comma  1  della  legge  n. 127  del
15 maggio 1997,  i  dati  relativi  al cognome, nome, luogo e data di
nascita,  cittadinanza  e residenza, saranno rilevati da un documento
di riconoscimento in corso di validita'.
    La Scuola si riserva la facolta' di verificare la veridicita' dei
dati  contenuti  nel documento di identita' e relativamente ai titoli
di studio dichiarati.
    La  Scuola  si  riserva,  inoltre,  la  facolta' di richiedere al
tribunale competente il certificato del casellario giudiziale.