Art. 9. Documenti per l'ammissione alla Scuola Entro un mese dalla data di comunicazione, i vincitori del concorso devono presentare alla direzione della Scuola, pena la decadenza dal posto, i seguenti documenti: a) certificato rilasciato dalla struttura sanitaria del comune di residenza da cui risulti che e' immune da malattie che non consentano la vita in comunita', in data non anteriore a sei mesi; b) dichiarazione di accettazione delle norme dello statuto e dei regolamenti, con esonero di qualsiasi responsabilita' della direzione della Scuola per le conseguenze derivabili dalla loro inosservanza; c) due foto formato tessera; d) per i titoli di studio conseguiti all'estero dovra' essere presentato un certificato dell'universita' o istituto universitario tradotto in lingua italiana, con eccezione dei titoli in lingua francese, inglese, tedesca e spagnola; Ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge n. 127 del 15 maggio 1997, i dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza, saranno rilevati da un documento di riconoscimento in corso di validita'. La Scuola si riserva la facolta' di verificare la veridicita' dei dati contenuti nel documento di identita' e relativamente ai titoli di studio dichiarati. La Scuola si riserva, inoltre, la facolta' di richiedere al tribunale competente il certificato del casellario giudiziale.