Art. 8. Nomina della commissione esaminatrice formazione ed approvazione delle graduatorie 1. La commissione esaminatrice sara' nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle norme vigenti in materia. 2. Espletate le prove del concorso la commissione forma la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo tenuto conto che lo stesso e' pari a 80 punti cosi' suddivisi: 60 punti per le prove d'esame; 20 punti per i titoli. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle due prove una votazione di almeno 21/30. La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30. Il punteggio finale e' dato dalla seguente somma: media dei voti riportati nelle prime due prove; votazione conseguita nella prova orale; punteggio attribuito ai titoli. 3. La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 7 del presente bando. 4. La procedura concorsuale deve concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione della prima prova. L'inosservanza di tale termine dovra' essere giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare all'amministrazione e per conoscenza al Dipartimento della funzione pubblica. 5. Il rettore, con proprio decreto, previo accertamento della regolarita' formale degli atti concorsuali, approva la graduatoria di merito del concorso e dichiara vincitore il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito. 6. La graduatoria di merito e' immediatamente esecutiva e sara' pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 7. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 8. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative. 9. La graduatoria di merito resta efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale sopra citato, salvi diversi termini derivanti da disposizioni di legge. Sono altresi' fatti salvi gli effetti della normativa universitaria, sulla programmazione delle risorse finanziarie per il reclutamento di personale dell'ateneo. 10. L'eventuale ulteriore utilizzazione della graduatoria di merito e' inoltre consentita nel caso in cui il vincitore sia gia' dipendente dell'ateneo.