IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981; Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983, e successive modificazioni e integrazioni relative alla normativa concorsuale del personale non docente dell'universita' in relazione ai profili indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981; Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; Vista la parte II del decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534 concernente integrazioni e modificazioni alla normativa concorsuale per il reclutamento del personale non docente delle universita' di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 20 maggio 1983; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319; Vista la legge 23 gennaio 1991, n. 21; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego; Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724; Vista la legge 29 dicembre 1995, n. 549; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto Universita' sottoscritto in data 21 maggio 1996 e successiva integrazione; Visto il regolamento interno per l'accesso ai pubblici impieghi e sulla mobilita' del personale, emanato da questa Universita' con decreto rettorale n. 416/1998 del 27 maggio 1998; Considerato che il Consiglio di amministrazione nella seduta del 18 novembre 1997 ha autorizzato, tra gli altri, l'impegno della spesa per la copertura di un posto di collaboratore tecnico per le esigenze del centro interdipartimentale di microscopia elettronica di questa Universita'; Considerato che al termine delle procedure di trasferimento con altri atenei ed istituti universitari, esperite da questa Universita', ai sensi dell'art. 37 del contratto collettivo nazionale del lavoro, il posto in narrativa non e' stato ricoperto; Visto il D.D.A. n. 714/98 del 9 ottobre 1998, affisso all'albo ufficiale di ateneo il 12 ottobre 1998, con il quale e' stato bandito il corso-concorso interno per la copertura del posto sopracitato i cui atti sono stati approvati con D.D.A. n. 1224/99 del 17 dicembre 1999; Considerato che al termine delle procedure suddette il posto non e' stato ricoperto; Visto l'impegno di spesa per la copertura del posto suddetto assunto sul bilancio relativo al corrente esercizio finanziario; Decreta: Art. 1. Concorso e numero dei posti Presso l'Universita' degli studi della Tuscia e' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di collaboratore tecnico, in prova, settima qualifica - area funzionale tecnico-scientifica, per le esigenze del centro interdipartimentale di microscopia elettronica. Sono garantite pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. Art. 2. Requisiti generali di ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali: 1) titolo di studio: diploma di laurea in scienze biologiche o in scienze naturali, oppure diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale piu' quattro anni continuativi di attivita' lavorativa di collaborazione tecnica corrispondente presso lo Stato, enti pubblici o aziende di importanza nazionale. Il candidato a questo proposito dovra' allegare alla domanda idonea documentazione in carta libera che certifichi la durata del rapporto di lavoro, le mansioni svolte nell'ambito di detto rapporto e l'amministrazione statale o ente pubblico o azienda di importanza nazionale dove questo e' stato espletato. Ai sensi dell'art. 84 della legge n. 312/1980 si prescinde dal titolo di studio suddetto per il personale della qualifica immediatamente inferiore in servizio da almeno cinque anni senza demerito; 2) eta' non inferiore agli anni 18; 3) la cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica); 4) godimento dei diritti politici; 5) idoneita' fisica all'impiego; 6) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere i seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'amministrazione puo' disporre in qualunque momento, con decreto motivato del direttore amministrativo, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Art. 3. Domande e termine di presentazione Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, in conformita' allo schema allegato al presente bando, devono essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'Universita' degli studi della Tuscia - Ufficio concorsi - Via S. Giovanni Decollato, 1 - 01100 Viterbo - con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - "Concorsi ed esami". Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Unitamente alla domanda ed entro lo stesso termine di trenta giorni i candidati dovranno presentare gli eventuali titoli posseduti utili ai fini dell'attribuzione del punteggio riservato alla commissione d'esame, compilando un elenco in carta libera degli stessi. I documenti e certificazioni da far valere come titoli non sono soggetti all'imposta di bollo, cosi' come stabilito dalla legge 23 agosto 1988, n. 370. All'atto dell'assunzione in servizio il vincitore sara' tenuto a regolarizzare in bollo gli eventuali titoli allegati alla domanda di partecipazione al concorso. I titoli devono essere prodotti in originale o copia conforme all'originale. Le pubblicazioni sono valide ai fini della valutazione anche se prodotte in semplice fotocopia, dichiarata conforme all'originale, purche' siano evidenti l'autore, l'editore, il titolo dell'opera, il luogo di pubblicazione ed il numero dell'opera da cui sono ricavate, ovvero le informazioni equivalenti che consentano l'identificazione dell'opera. Per i lavori stampati all'estero deve, altresi', risultare la data di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660. I candidati cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea possono dimostrare la conformita' all'originale di documenti, titoli e pubblicazioni, mediante dichiarazione sostitutiva come previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. Possono altresi' dimostrarne il possesso mediante la forma delle dichiarazioni sostitutive consentite dalla legge 4 novembre 1968, n. 15 e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. A tali fini i candidati possono compilare l'allegato B al presente bando. Nella domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, i candidati dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilita': a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita; b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica); ovvero quella di uno degli Stati membri dell'Unione europea; c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime; d) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale); e) il possesso del titolo di studio che da luogo all'ammissione al concorso cosi' come specificato all'art. 2, punto 1), del presente bando; f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni con l'indicazione della qualifica ed anzianita' e, relativamente ai servizi gia' conclusi, delle cause di risoluzione degli stessi; h) di non essere stati destituiti dall'impiego presso pubbliche amministrazioni o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; i) l'eventuale appartenenza alla sesta qualifica specificando l'Universita' di appartenenza e l'anzianita' maturata nella qualifica; j) la propria attuale residenza e l'indirizzo, con il relativo numero di codice di avviamento postale, al quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente; k) i cittadini degli stati membri della CEE devono altresi' dichiarare di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; l) il possesso di eventuali titoli di preferenza a parita' di merito. Ai sensi dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, la firma del candidato in calce alla domanda di partecipazione al concorso non e' soggetta ad autenticazione. La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte dei candidati comporta l'esclusione dal concorso. I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonche', l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame. L'amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Art. 4. Commissione giudicatrice e trasparenza amministrativa La commissione esaminatrice sara' nominata ai sensi dell'art. 9 del regolamento interno per l'accesso ai pubblici impieghi e sulla mobilita' del personale, emanato con decreto rettorale n. 416/1998 del 27 maggio 1998, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 6 e 29 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546. La commissione e' tenuta a concludere la procedura concorsuale secondo i termini stabiliti dal quinto comma dell'art. 10 del sopracitato regolamento. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. La commissione immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale determina i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. I candidati hanno facolta' di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352, con le modalita' ivi previste. Art. 5. Prove di esame Per lo svolgimento delle prove di esame saranno applicate le disposizioni contenute nel regolamento interno per l'accesso ai pubblici impieghi e sulla mobilita' del personale, emanato con decreto rettorale n. 416/98 del 27 maggio 1998. Gli esami consisteranno in due prove scritte, una delle quali puo' essere a contenuto teorico-pratico ed in una prova orale, sui seguenti argomenti: concetti generali di fisica, fisica della materia, concetti generali di ottica e microscopia ottica ed elettronica; concetti generali di chimica, chimica della materia, chimica dei preparati biologici, chimica dei processi di fissazione dei materiali biologici; caratteristiche chimiche, biochimiche e fisiologiche della cellula animale e vegetale, nozioni di citologia animale e vegetale, il citoscheletro in cellule animali e vegetali; nozioni di fissazione del materiale animale e vegetale per microscopia ottica ed elettronica; aspetti teorici e pratici di microscopia ottica, microscopia a fluorescenza convenzionale e a scansione laser di preparati animali e vegetali; aspetti teorici e pratici di microscopia elettronica a scansione e a trasmissione di tessuti animali e vegetali. Durante lo svolgimento della prova orale sara' accertata anche la conoscenza della lingua inglese. Una delle prove scritte, a discrezione della commissione, puo' consistere in una serie di quesiti a risposta sintetica. In conformita' a quanto stabilito dal settimo comma dell'art. 4 del D.M.P.I. 20 maggio 1983, per lo svolgimento delle prove scritte il tempo a disposizione dei candidati non puo' essere inferiore ad otto ore. Del diario delle prove scritte e della sede di svolgimento delle stesse sara' data notifica personale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ad ogni candidato ammesso al concorso, almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle stesse. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per le prove scritte, con un valido documento di riconoscimento, nei locali nell'ora e nei giorni stabiliti. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio; b) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni dello Stato ai propri dipendenti; c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identita'. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30. Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale, sara' data comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima dello svolgimento della stessa. La prova orale non si intendera' superata se il candidato non avra' riportato una votazione di almeno 21/30. Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento della prova orale, sono pubbliche. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto riportato da ciascuno di essi e, nello stesso giorno, curera' l'affissione di tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, all'albo della sede di esame. Ai titoli sara' attribuito un punteggio complessivo pari a 10/30. I titoli valutabili ed il relativo punteggio sono i seguenti: titoli professionali: punti 4; titoli scientifici: punti 3; altri titoli: punti 3. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo le prove scritte e prima della correzione e valutazione dei relativi elaborati. Il risultato di tale valutazione deve essere reso noto agli interessati prima dell'espletamento della prova orale. Art. 6. Preferenze a parita' di merito I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all'Universita' degli studi della Tuscia - Ufficio concorsi - Via S. Giovanni Decollato, 1 - 01100 Viterbo, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di preferenza a parita' di valutazione, gia' indicati nella domanda, dai quali risulti, altresi', il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Tali documenti possono essere prodotti anche in fotocopia unitamente ad una autocertificazione attestante la conformita' degli stessi all'originale, od infine sostituite con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato. Resta salva in quest'ultimo caso la possibilita' per l'amministrazione di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Si fa presente altresi' che le dichiarazioni mendaci o false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e nei casi piu' gravi possono comportare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. A parita' di merito i titoli di preferenza sono: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: 1) dal numero dei figli a carico; 2) dall'avere prestato lodevole servizio nelle pubbliche amministrazioni; 3) lo stato di disoccupazione, con particolare riguardo all'anzianita' di iscrizione alle liste dell'U.P.L.M.O. Art. 7. Approvazione della graduatoria La commissione nel redigere i verbali delle operazioni concorsuali e nella formazione della graduatoria di merito si atterra' alle disposizioni di cui all'art. 14 del regolamento interno per l'accesso ai pubblici impieghi emanato con decreto rettorale n. 416/1998 del 27 maggio 1998. Con successivo provvedimento del direttore amministrativo, tenuto conto, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 6 del presente bando, tale graduatoria, unitamente a quella del vincitore del concorso sara' approvata e resa pubblica mediante affissione all'albo dell'Ateneo. Di quest'ultimo adempimento sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine per eventuali impugnative. Art. 8. Assunzione in servizio e periodo di prova Il candidato dichiarato vincitore sara' invitato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a stipulare un contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato con l'Universita' degli studi della Tuscia di Viterbo entro il termine previsto dalla nota d'invito. Decorso tale termine, fatta salva la possibilita' di una sua proroga a richiesta dell'interessato in caso di comprovato e giustificato impedimento, non si da' luogo alla stipulazione del contratto di lavoro. Il rapporto di lavoro e' regolato, anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso, dai contratti collettivi di lavoro del comparto Universita' nel tempo vigenti, dalle norme di legge concernenti i rapporti di lavoro subordinato nell'impresa in quanto compatibili con la natura ed i fini istituzionali dell'Universita', nonche', dalle norme comunitarie in materia. E' in ogni caso condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Il dipendente assunto verra' inquadrato nella settima qualifica dell'area funzionale tecnico-scientifica, profilo di collaboratore tecnico. Il trattamento economico sara' quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore al momento dell'assunzione. Il dipendente assunto e' soggetto ad un periodo di prova di tre mesi non rinnovabili o prorogabili. Decorsa la meta' del suddetto periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostituiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro o dalle norme modificative, integrative e sostitutive dello stesso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso della amministrazione deve essere motivato. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. Per la restante disciplina si rinvia all'art. 17 del vigente contratto collettivo di lavoro. Art. 9. Presentazione dei documenti Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla richiesta di costituzione del rapporto di lavoro il candidato vincitore dovra' presentare, a pena di risoluzione del medesimo, la seguente documentazione: 1) certificato medico in bollo rilasciato dall'azienda sanitaria competente per territorio attestante l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce la nomina (in caso di presenza di qualche imperfezione, questa dovra' essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che la stessa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso). Nel certificato stesso dovra' essere precisato che e' stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837. Tale certificato deve essere di data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di stipula del contratto di lavoro. Se appartenente alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, dovra' inoltre produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della suddetta legge, la dichiarazione legalizzata rilasciata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo' riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumita' dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti. Ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 22 della legge stessa. L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore di concorso, in base alla normativa vigente; 2) dichiarazione, in regola con la legge sul bollo, resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 dalla quale risulti: a) luogo e data di nascita; b) cittadinanza e godimento dei diritti politici, con l'indicazione che tali requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del bando; c) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi militari; d) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti; e) titolo di studio previsto al precedente art. 2, punto 1); f) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private e se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione, nonche' di non esercitare il commercio, l'industria, ne' alcuna professione e di non coprire cariche in societa' costituite a fine di lucro. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego (art. 2, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata anche se negativa. Il vincitore dovra' altresi' regolarizzare, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, la domanda di partecipazione. A termine dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, il personale statale di ruolo deve presentare, sempre nel termine suindicato, una copia integrale dello stato matricolare, il certificato medico, la dichiarazione di cui al punto 2) per quanto riguarda il titolo di studio ed e' esonerato dalla presentazione degli altri documenti di rito. Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 462, gli indigenti hanno facolta' di produrre in carta libera i documenti di rito richiesti nel presente articolo purche' presentino il certificato di poverta', ovvero risulti dai documenti stessi la loro posizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorita' di pubblica sicurezza. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere legalizzati e tradotti dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Il termine di trenta giorni puo' essere prorogato dall'Universita' in caso di comprovato impedimento, scaduto inutilmente il suddetto termine, non si da' luogo alla stipulazione del contratto di lavoro, ovvero si provvede, per i rapporti gia' instaurati, all'immediata risoluzione dei medesimi. L'amministrazione, nei trenta giorni successivi la presentazione dei suddetti documenti, provvedera' ad invitare gli interessati a regolarizzare l'eventuale documentazione incompleta o affetta da vizi sanabili. Art. 10. Risoluzione del rapporto di lavoro La mancata assunzione in servizio, nel termine stabilito dal contratto comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento. In tal caso l'Universita', valutati i motivi, puo' prorogare il termine per l'assunzione, compatibilmente con le esigenze di servizio. Ogni altra causa di estinzione del rapporto e' regolata dai contratti collettivi e dalle disposizioni vigenti. Art. 11. Rinvio Per tutto quanto non previsto nel presente bando, valgono le disposizioni vigenti in materia, in quanto compatibili, il presente bando di concorso sara' inoltrato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Viterbo, 5 giugno 2000 Il direttore amministrativo: Cucullo