Art. 8. Restituzione titoli I candidati possono richiedere, entro sei mesi dall'espletamento della procedura, la restituzione della documentazione presentata ai fini della selezione. La restituzione viene effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, l'Istituto non e' piu' responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.