Art. 8.

                         Restituzione titoli

    I  candidati possono richiedere, entro sei mesi dall'espletamento
della  procedura,  la restituzione della documentazione presentata ai
fini   della   selezione.  La  restituzione  viene  effettuata  salvo
eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, l'Istituto non
e'   piu'  responsabile  della  conservazione  e  restituzione  della
documentazione.