Art. 7.
    Il  C.N.R.  provvede  a  comunicare a ciascun concorrente l'esito
della   selezione   restituendogli,   nel   contempo,   parte   della
documentazione  presentata per l'ammissione alla stessa, ad eccezione
di:
      1) certificato di laurea;
      2)   dichiarazione   di  accettazione  del  responsabile  delle
ricerche;
      3) programma di ricerca (una copia);
      4) curriculum vitae et studiorum (una copia);
      5) elenco di tutti i titoli e documenti presentati (una copia);
      6) elenco delle pubblicazioni e lavori presentati (una copia).
    Il  C.N.R.  non  assume  alcuna  responsabilita'  sia  in caso di
eventuale dispersione di comunicazioni da parte dell'ente, dipendente
da  inesatta  o  non  chiara  trascrizione dei dati anagrafici. e del
recapito  da  parte  degli  aspiranti,  oppure  da  mancata o tardiva
comunicazione  del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
sia per eventuali disguidi postali.

                                 Art. 8.

    L'assegnatario deve iniziare la fruizione della borsa entro e non
oltre sei mesi dalla data di comunicazione di vincita della stessa.
    Coloro  che non abbiano dato inizio agli studi e alle ricerche in
programma entro detto termine decadranno dalla borsa.
    La  data  di  decorrenza non puo' in ogni caso essere anteriore a
quella della lettera di comunicazione di vincita.
    Il  periodo  di  godimento  della borsa decorre dalla data in cui
l'assegnatario   ha  effettivamente  iniziato,  presso  l'istituzione
prescelta, gli studi e le ricerche in programma.
    La  data  di decorrenza della borsa puo' essere rinviata nel caso
che  il  titolare  debba  assolvere  agli  obblighi militari di leva,
assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia.
    La fruizione della borsa puo' essere sospesa temporaneamente solo
nel  caso  che  il titolare debba assolvere agli obblighi militari di
leva,  assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia di durata
superiore ad un mese.
    I   motivi   di  rinvio  o  sospensione  devono  essere  comunque
debitamente comprovati.
    L'assegnatario  che  dopo  aver  iniziato  l'attivita' di ricerca
programmata,  non la prosegua senza giustificato e comprovato motivo,
regolarmente  ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o
che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine,
dia  prova  di  non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, su
proposta  del  responsabile della ricerca, e' dichiarato decaduto con
motivato  provvedimento del C.N.R. dall'ulteriore utilizzazione della
borsa.
    Dell'  avvio  del  relativo procedimento viene data comunicazione
all'interessato,  il quale ha la facolta' di far conoscere la propria
posizione in merito, mediante comunicazione scritta.
    Della  conclusione  del  procedimento, che potra' consistere o in
una   archiviazione  degli  atti  o  nel  predetto  provvedimento  di
decadenza, verra' data motivata comunicazione all' interessato.
    Il C.N.R. si riserva di adottare, in ogni momento, forme adeguate
di accertamento sullo stato delle ricerche in corso.