Art. 9.
    Il pagamento della borsa viene effettuato in rate anticipate.
    Il  numero  delle  rate, l'importo e le modalita' di pagamento di
ciascuna di esse sono stabiliti dal C.N.R. all'atto dell'assegnazione
della borsa.
    Coloro  che  siano  incorsi  nella dichiarazione di decadenza per
rinuncia  o  per  non ottemperanza di quanto previsto dall'art. 8 del
presente  bando  sono  tenuti  a  restituire  l'importo  della  borsa
anticipato e non maturato.
    La restituzione dell'importo verra' richiesta dal C.N.R.