Art. 11.
    La  borsa  di studio puo' essere rinnovata, con provvedimento del
CNR,  per  un periodo non superiore alla durata per la quale e' stata
concessa.
    La  richiesta  -  formulata per iscritto dal borsista e corredata
del  parere favorevole del direttore della ricerca - dovra' pervenire
al CNR almeno tre mesi prima della scadenza della borsa stessa.