Art. 11. La borsa di studio puo' essere rinnovata, con provvedimento del CNR, per un periodo non superiore alla durata per la quale e' stata concessa. La richiesta - formulata per iscritto dal borsista e corredata del parere favorevole del direttore della ricerca - dovra' pervenire al CNR almeno tre mesi prima della scadenza della borsa stessa.