Art. 2. La borsa non e' cumulabile con altre borse di studio ne' con assegni o sovvenzioni di analoga natura e la sua fruizione e' incompatibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitari italiani con o senza assegni, nonche' con la frequenza di scuole di specializzazione post-laurea italiane con o senza assegni. La borsa e' invece cumulabile con assegni di ricerca concessi da istituzioni nazionali o straniere, diverse dal CNR, qualora la medesima sia utile ad integrare l'attivita' di ricerca dei titolari degli assegni. A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre l'importo della borsa, ulteriori compensi che facciano carico a contributi od assegnazioni del CNR.