Art. 6. Sono considerati vincitori coloro che nella graduatoria degli idonei si trovano collocati in posizione corrispondente al numero dei posti banditi. A parita' di punteggio complessivo la preferenza e' determinata: a) dalla minore anzianita' di conseguimento del titolo di studio; b) in caso di ulteriore parita', dalla minore eta' del candidato. Le borse che restino interamente disponibili per rinuncia o decadenza dei vincitori possono essere assegnate ai successivi idonei, secondo l'ordine della graduatoria, entro un mese dalla rinuncia o decadenza del vincitore e, comunque, non oltre i dodici mesi dalla data di approvazione della graduatoria. Qualora la minor durata di talune delle borse assegnate renda disponibile somme sufficienti a consentire l'assegnazione di altre borse, si puo' procedere all'assegnazione di esse ai successivi classificati nella graduatoria, in aggiunta al numero previsto dall'art. 1.