Art. 8. L'assegnatario deve iniziare la fruizione della borsa entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione di vincita della stessa. Coloro che non abbiano dato inizio agli studi e alle ricerche in programma entro detto termine decadranno dalla borsa. La data di decorrenza non puo' in ogni caso essere anteriore a quella della lettera di comunicazione di vincita. Il periodo di godimento della borsa decorre dalla data in cui l'assegnatario ha effettivamente iniziato, presso l'istituzione prescelta, gli studi e le ricerche in programma. La data di decorrenza della borsa puo' essere rinviata nel caso che il titolare debba assolvere agli obblighi militari di leva, assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia. La fruizione della borsa puo' essere sospesa temporaneamente solo nel caso che il titolare debba assolvere agli obblighi militari di leva, assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia di durata superiore ad un mese. I motivi di rinvio o sospensione devono essere comunque debitamente comprovati. L'assegnatario che dopo aver iniziato l'attivita' di ricerca programmata, non la prosegua senza giustificato e comprovato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, su proposta del responsabile della ricerca, e' dichiarato decaduto con motivato provvedimento del CNR dall'ulteriore utilizzazione della borsa. Dell'avvio del relativo procedimento viene data comunicazione all'interessato, il quale ha la facolta' di far conoscere la propria posizione in merito, mediante comunicazione scritta. Della conclusione del procedimento, che potra' consistere o in una archiviazione degli atti o nel predetto provvedimento di decadenza, verra' data motivata comunicazione all'interessato. Il CNR si riserva di adottare, in ogni momento, forme adeguate di accertamento sullo stato delle ricerche in corso.