Art. 9.

                     Presentazione dei documenti

    1. Il lavoratore assunto, ai fini dell'accertamento dei requisiti
previsti,  sara'  invitato  a  presentare  a questa universita' entro
trenta  giorni  dalla data di stipula del contratto, le dichiarazioni
sostitutive  sotto  elencate,  ai  sensi  degli  articoli 1  e 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 403/1998, nonche' i documenti
ivi specificati:
      a)  Dichiarazione  sostitutiva  di certificazioni attestanti il
possesso  dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi piu' di sei
mesi dalla data di presentazione della domanda:
        cittadinanza;
        godimento  dei  diritti  politici  (ovvero i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali);
        mancanza  di  condanne penali (ovvero l'esistenza di condanne
penali  riportate  precisando  eventuali  provvedimenti  di amnistia,
condono, indulto o perdono giudiziario);
      b)  dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa ad
incompatibilita'  e  cumulo  di impieghi di cui agli articoli da 60 a
65, titolo V, capi I e II del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
      c)  dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' dei servizi
resi  ai  sensi  dell'art. 145,  parte  II, titolo I, del testo unico
delle  norme  sul  trattamento di quiescienza dei dipendenti civili e
militari  dello  Stato,  approvato  con  decreto del Presidente della
Repubblica n. 1092, del 29 dicembre 1973.
    Le dichiarazioni sostitutive di cui ai predetti punti a), b), c),
sono redatte su apposito modulo predisposto da questa universita'.
      d)  certificato  rilasciato  da  una A.S.L. ovvero da ufficiale
sanitario  o  da un medico militare dal quale risulti che il soggetto
e'  fisica-mente  idoneo  al  servizio  incondizionato e continuativo
nell'impiego  al  quale  concorre,  con  la  precisazione  che  si e'
eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7,
della legge 25  luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto
da  qualche  imperfezione  fisica, il certificato deve farne menzione
con  la  dichiarazione  che essa non e' tale da menomare l'attitudine
dell'aspirante  stesso all'impiego e al normale e regolare rendimento
di lavoro (in bollo).Tale documento deve essere in data non anteriore
a  sei  mesi  rispetto  alla data di effettiva assunzione in servizio
ovvero  alla  data di ricezione dell'invito a presentare il documento
stesso.
    2.  A  termine  dell'ultimo  comma  dell'art. 11, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  3 maggio  1957,  n. 686,  il personale
statale di ruolo deve presentare, sempre nel termine suindicato:
      a)  dichiarazione  sostitutiva dell'atto di notorieta' relativa
alla  posizione  di  personale statale di ruolo con l'indicazione, ad
esclusione  del  personale  in  servizio  presso questo ateneo, della
retribuzione goduta;
      b) certificato attestante la sana e robusta costituzione di cui
al punto d) sopra indicato.
    La  dichiarazione  sostitutiva  di  cui  al  predetto punto a) e'
redatta su apposito modulo predisposto da questa universita'.
    3.  La  documentazione si considera prodotta in tempo utile anche
se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine  suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
    4.  Il lavoratore assunto sara' invitato a regolarizzare entro 30
giorni  decorrenti  dalla  data  di  ricezione  dell'invito,  pena la
risoluzione  del contratto, la documentazione incompleta o affetta da
vizio sanabile.