Art. 2. Requisiti generali di ammissione 1. I candidati devono possedere i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana: tale requisito non e' richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione europea; b) titolo di studio previsto dalle norme vigenti (vedi successivo art. 4); c) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in base alla normativa vigente; d) essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva; e) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo (se cittadino italiano); f) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (se cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea. g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; h) avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea). 2. Indipendentemente dal possesso del titolo di studio previsto dal successivo art. 4, lettera g), potra' partecipare ai concorsi, il personale delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria, in servizio da almeno cinque anni senza demerito nella settima qualifica funzionale (art. 84, comma 3, legge n. 312 /1980). 3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi. 4. L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verra' comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.