Art. 5. Titoli valutabili 1. I titoli valutabili sono specificati nell'allegato A che fa parte integrante del presente bando. 2. La valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo le prove stesse e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. 3. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto agli interessati mediante affissione all'albo del Rettorato e della sede degli esami prima dell'effettuazione della prova orale.