Art. 5.

                          Titoli valutabili

    1.  I  titoli  valutabili sono specificati nell'allegato A che fa
parte integrante del presente bando.
    2. La valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto le
prove  scritte, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo
le  prove  stesse e prima che si proceda alla correzione dei relativi
elaborati.
    3. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto agli
interessati  mediante  affissione all'albo del Rettorato e della sede
degli esami prima dell'effettuazione della prova orale.