Art. 8.

                         Ammissione ai corsi

    I   candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato.
    Il  candidato che, in base alla graduatoria finale, sia risultato
tra  gli  ammessi al corso decade dall'ammissione qualora non esprima
la  propria  accettazione  entro  quindici giorni dalla comunicazione
dell'esito  del  concorso.  Subentra,  in  tal caso, il candidato che
segue nella graduatoria.
    Il subentro si verifica, altresi', qualora qualcuno degli ammessi
rinunci entro tre mesi dall'inizio effettivo del corso.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
    L'ammontare  annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e per la
relativa  frequenza  e'  di  L. 1.500.000 (unmilionecinquecentomila),
graduato  secondo  fasce di condizione economica definite in analogia
con tasse e contributi studenteschi e cosi' suddiviso:
      prima rata L. 500.000 (da versare all'atto dell'iscrizione);
      seconda rata L. 1.000.000.
    I  cittadini stranieri che abbiano superato le prove d'esame sono
ammessi   al   corso   di   dottorato,  senza  borsa  di  studio,  in
soprannumero,   nel  limite  della  meta'  dei  posti  istituiti  con
arrotondamento all'unita' per eccesso.